Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con: la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; c) la partecipazione a convegni e seminari; d) le prestazioni nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. (1) Le predette attività devono comunque essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e non condizionare l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare. (1) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.