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  • Art. 1957 Codice Ordinamento Militare - Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva

Art. 898 Codice Ordinamento Militare - Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale

Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilità professionali è diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l’incompatibilità cessi, il militare decade dall’impiego. La circostanza che il militare ha obbedito alla diffida non preclude l’eventuale azione disciplinare. Il militare che decade dall’impiego, ai sensi del comma 2, e che conti almeno venti anni di servizio effettivo è collocato nella riserva. Se il servizio è inferiore a detto limite: l'ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a seconda dell'età; il sottufficiale è collocato nel complemento; il graduato è collocato sempre nella riserva. Gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di decadenza dall’impiego, ai sensi del comma 2, sono trattenuti in servizio fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio disposti dal presente codice. (1) (1) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




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