Art. 899 Codice Ordinamento Militare - Personale assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al personale militare continua ad applicarsi l’articolo 9, comma 5­bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. I posti resisi vacanti nell’Arma dei carabinieri a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevista dall’articolo 825, sono considerati disponibili per nuove nomine; la restituzione all’Arma dei carabinieri avviene, se necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento; resta ferma l’applicazione dell’articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.




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