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Art. 90 Codice Ordinamento Militare - Funzioni di polizia militare

La polizia militare è costituita dal complesso delle attività volte a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze Armate sul territorio nazionale e all'estero. A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorità militare attinenti all'attività da loro svolta. Gli organi di polizia militare esercitano, inoltre, un'azione di contrasto, di natura tecnico­militare, delle attività dirette a ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate. Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma dei carabinieri per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, fermo restando quanto previsto dall’articolo 132, comma 1, lettera a), sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e sono esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, nonché nel rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili.




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