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  • Art. 1957 Codice Ordinamento Militare - Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva

Art. 902 Codice Ordinamento Militare - Stato di prigionia o di disperso

L’aspettativa di cui all’articolo 884, comma 2, lettera a) è disposta di diritto. L’aspettativa in questione decorre dal momento della cattura o della dispersione e cessa normalmente con il venir meno della causa che l’ha determinata. Al militare in aspettativa ai sensi del comma 1: compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio; è computato per intero agli effetti della pensione il tempo trascorso in aspettativa.




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