Art. 904 Codice Ordinamento Militare - Elezioni in cariche amministrative

Salvo quanto disposto dall’articolo 903, l’aspettativa per le cariche elettive amministrative è disposta, a domanda, ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156. (1) (1) Comma corretto da Comunicato 30 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229 e, successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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