Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo quanto disposto dall’articolo 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado. (1) Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 è disposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento. (1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. dd), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, dall’art. 7, comma 1, lett. v), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8 e, successivamente, dall'art. 1, comma 370, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.