Art. 910 Codice Ordinamento Militare - Servizio all’estero del coniuge

Il militare, il cui coniuge ­ dipendente civile o militare della pubblica amministrazione ­ presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa se l'amministrazione non ritiene di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o se non sussistono i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. L'aspettativa, concessa sulla base del comma 1, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. Il militare in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno. Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi del comma 1 non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il militare che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. Se l'aspettativa si protrae oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, il militare che cessa dall'aspettativa occupa ­ se non vi sono vacanze disponibili ­ un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.




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