Art. 911 Codice Ordinamento Militare - Dottorato di ricerca

Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza, e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione. Si applica l'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni. (1) (1) Comma corretto da Comunicato 1° giugno 2010, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2010, n. 126 e, successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 e dall’art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.




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