I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa. Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. gg), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.