Art. 913 Codice Ordinamento Militare - Norme comuni in materia di aspettativa

L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale. Per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, l'aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale dell'Arma, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti che decorre dalla data della cattura. L'aspettativa per motivi privati e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi. (1) Allo scadere dell'aspettativa il militare è richiamato in servizio permanente effettivo o a disposizione. (1) Comma così corretto da Comunicato 30 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229.




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