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Art. 915 Codice Ordinamento Militare - Sospensione precauzionale obbligatoria

La sospensione precauzionale dall’impiego è sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico: a) il fermo o l’arresto; le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale; le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio; le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la potestà dell’amministrazione di applicare la sospensione facoltativa prevista dall’articolo 916, se la revoca stessa non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza.




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