Art. 919 Codice Ordinamento Militare - Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa

La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale è revocata di diritto. Il termine di durata massima è riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale è stata adottata la sospensione precauzionale. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l’amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti: sospende l’imputato dall'impiego ai sensi dell’articolo 917; (1) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 1393. (1) Lettera così modificata dall’art. 4, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 e, successivamente, dall’art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.




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