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Art. 920 Codice Ordinamento Militare - Norme comuni in materia di sospensione dall'impiego

Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà. La sospensione dall’impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con determinazione del Comandante generale. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso. Rubrica così corretta da Comunicato 30 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229.




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