Art. 921 Codice Ordinamento Militare - Ricostruzione di carriera e rimborso spese

In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell’articolo 918, comma 1, il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario. Dall’importo determinato ai sensi del comma 1 si deduce: l'assegno alimentare corrisposto; ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito in dipendenza di prestazioni e attività svolte grazie alla sospensione dal servizio; il periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva inflitta, nonché all’interdizione temporanea dai pubblici uffici e alle altre pene accessorie che comunque incidono sul rapporto di servizio, ancorché tali pene non sono state in concreto scontate, ovvero sono state dichiarate estinte; il periodo di tempo corrispondente alla pena inflitta a seguito di applicazione della pena su richiesta; il periodo di tempo corrispondente alla sanzione della sospensione disciplinare; nella sola ipotesi prevista dall’articolo 918, comma 1, lettera b), il periodo di tempo corrispondente alla detenzione sofferta a titolo di arresto, fermo, custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, e ogni altra misura cautelare interdittiva, coercitiva o misura di prevenzione che ha reso impossibile la prestazione del servizio. Il militare prosciolto in sede disciplinare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno documentate, sostenute a causa del procedimento medesimo; la domanda di rimborso deve essere proposta nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del proscioglimento.




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