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  • Art. 1957 Codice Ordinamento Militare - Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva

Art. 928 Codice Ordinamento Militare - Speciali limiti di età per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: generale di corpo d’armata: 65 anni; generale di divisione: 65 anni; generale di brigata: 63 anni; colonnello del ruolo speciale e del ruolo tecnico­logistico: 61 anni.




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