Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando: a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato; non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea; è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera mbis). (1) (1) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.