Art. 929 Codice Ordinamento Militare - Infermità

Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando: a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato; non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea; è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m­bis). (1) (1) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.




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