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  • Art. 324 Codice Ordinamento Militare - Pubblicità del decreto impositivo ­ Esecutività ­ Impugnazioni

Art. 93 Codice Ordinamento Militare - Impiego particolare di contingenti di personale militare delle Forze armate

In relazione alle specifiche ed eccezionali esigenze di cui all’articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, possono essere utilizzati contingenti di personale militare delle Forze armate, ai sensi e con le modalità previste dal medesimo articolo 18 e dall’articolo 19, della legge n. 128 del 2001.




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