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Art. 94 Codice Ordinamento Militare - Direzioni di amministrazione delle Forze armate

Le Direzioni di amministrazione delle Forze armate: assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti, attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali, e la resa dei conti relativi; svolgono le funzioni di natura giuridico­amministrativa a esse devolute in relazione all'ordinamento delle singole Forze armate; esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa; eseguono le operazioni per la chiusura a pareggio delle contabilità speciali, relativamente a ciascun anno finanziario. La Direzione di amministrazione interforze, con le attribuzioni e i compiti indicati nel comma 1, ha competenza sugli enti a carattere interforze. (1) (1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




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