Art. 95 Codice Ordinamento Militare - Bande musicali

Le bande musicali delle Forze armate sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita delle rispettive istituzioni e a rappresentare le Forze armate di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale. Su richiesta di enti o comitati, può essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità, nonché ad attività concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari: del Comando militare della Capitale, quella dell’Esercito italiano; (1) del Comando marittimo Capitale, quella della Marina militare; (2) del Comando dell’Aeronautica militare di Roma, quella dell’Aeronautica militare; del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri. L'impiego delle bande è disposto rispettivamente da: lo Stato maggiore dell’Esercito italiano; lo Stato maggiore della Marina militare; lo Stato maggiore dell’Aeronautica militare; il Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Fermi i compiti di istituto e le funzioni di rappresentanza militare di Forza armata e compatibilmente con essi, le bande musicali svolgono attività artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore della difesa, in relazione anche alle richieste degli enti locali. L’organizzazione strumentale e le modalità d’impiego delle bande musicali militari sono disciplinate nel regolamento. (1) Lettera corretta da Comunicato 30 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229 e, successivamente, così modificata dall’art. 10, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7 e dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91. (2) Lettera così modificata dall’art. 10, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.




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