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Art. 97 Codice Ordinamento Militare - Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari

Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell’Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 è adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa. (1) La bandiera concessa all’Arma dei carabinieri, è custodita nell'Ufficio del Comandante generale. (2) Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è concesso l'uso della bandiera nazionale. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera nazionale. (1) Comma così corretto da Comunicato 7 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 7 settembre 2010, n. 209. (2) Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, lett. f), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.




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