• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 2136 Codice Ordinamento Militare - Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza

Art. 98 Codice Ordinamento Militare - Concessione di una bandiera navale per la Marina militare e per la Marina mercantile

La bandiera navale istituita per la Marina militare e per la Marina mercantile è conforme ai modelli indicati, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa e con quello delle infrastrutture e dei trasporti. A ogni nave della Marina militare, escluse le unità ausiliarie e quelle di uso locale, all’infuori della dotazione normale di bandiere, sono consegnate una bandiera nazionale, che prende il nome di Bandiera di combattimento, e uno stendardo. La Bandiera di combattimento deve alzarsi sempre in combattimento e, se le condizioni di tempo e di navigazione lo consiglino, allorquando è presente a bordo il Presidente della Repubblica e nelle grandi solennità; lo stendardo, in combattimento, è posto su apposito sostegno nell’interno della torre, del ponte o della camera di comando. Le ulteriori disposizioni circa il confezionamento, la consegna, la custodia, il deposito e l’uso della bandiera di cui al comma 3 sono stabilite con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto