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  • Art. 141 Codice Ordinamento Militare - Ispettorato dell’Aviazione per la Marina militare

Art. 985 Codice Ordinamento Militare - Trasferimento di armi e servizi per i sottufficiali e i volontari

Il sottufficiale e il volontario in congedo dell'Esercito italiano può essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianità, da un'arma ad altra arma o a un servizio e da un servizio a un'arma o ad altro servizio, se è riconosciuto più utilmente impiegabile nella diversa arma o servizio e se è in possesso dei requisiti per l'appartenenza a detta arma o servizio. Analogamente può essere trasferito da categoria a categoria e da specialità a specialità il sottufficiale e il volontario in congedo della Marina militare, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria il sottufficiale e il volontario in congedo dell'Aeronautica militare.




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