Art. 986 Codice Ordinamento Militare - Tipologia dei richiami in servizio

Il militare in congedo può essere richiamato in servizio: d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice; a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata; previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento. Il richiamo d’autorità è disposto con decreto del Ministro della difesa. Il richiamo a domanda: senza assegni, è disposto con decreto ministeriale; con assegni, ha luogo con decreto ministeriale, previa adesione del Ministro dell’economia e delle finanze. Il militare in congedo, richiamato in servizio, è impiegato in relazione all’età e alle condizioni fisiche. (1) (1) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




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