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  • Art. 1000 Codice Ordinamento Militare - Cessazione dell’appartenenza al complemento

Art. 991 Codice Ordinamento Militare - Mantenimento dell’assistenza sanitaria

Ai familiari dei lavoratori richiamati alle armi è dovuta l'assistenza sanitaria a cura del servizio sanitario nazionale al momento della chiamata o del richiamo alle armi, secondo le disposizioni vigenti. Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.




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