Art. 998 Codice Ordinamento Militare - Limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace

I limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace sono i seguenti: a) Esercito italiano: primo maresciallo: 50 anni; maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 48 anni; appartenenti al ruolo sergenti: 45 anni; Marina militare: appartenenti al ruolo marescialli: 52 anni; appartenenti al ruolo sergenti: 48 anni; Aeronautica militare: appartenenti al ruolo naviganti: 35 o 45 anni, in base a quanto stabilito dall’articolo 1003; appartenenti al ruolo marescialli non naviganti: 52 anni; appartenenti ruolo sergenti non naviganti: 50 anni; Arma dei carabinieri: 1) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza: 55 anni; 2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 52 anni; 3) appartenenti al ruolo sovrintendenti: 50 anni.




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