Art. 10 Codice Penale Militare Guerra - Operazioni militari per motivi di ordine pubblico.

Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, la legge penale militare di guerra si applica, in tempo di pace, anche quando un reparto delle forze armate dello Stato sia impegnato in operazioni militari per motivi d'ordine pubblico. [Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, la legge penale militare di guerra si applica, in tempo di pace, anche quando un reparto delle forze armate dello Stato sia impegnato in operazioni militari per motivi d'ordine pubblico. Articolo abrogato dall'art. 2, L. 18 marzo 2003, n. 42.




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