Art. 100 Codice Penale Militare Guerra - Omessa esecuzione di un incarico.

Il comandante, che, senza giustificato motivo, non esegue un ordine di operazione militare o, comunque, un incarico affidatogli, è punito con la morte (1) mediante fucilazione nel petto. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni. Se l'ordine o l'incarico non è eseguito per colpa, la pena è della reclusione militare da uno a sette anni. La condanna importa la rimozione . (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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