E' punito con la morte (1), mediante fucilazione nel petto il comandante, che cede il forte, la piazza, l'opera, il posto, l'aeromobile, o ammaina la bandiera della nave, o, comunque, dà il segnale della resa, senza avere esaurito i mezzi estremi di difesa o di resistenza e senza aver fatto quanto gli era imposto dal dovere e dall'onore. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.