E' punito con la morte (1) mediante fucilazione nel petto il comandante di un corpo o reparto di truppa, che, in campo aperto, capitola o si arrende, senza aver fatto quanto gli era imposto dal dovere e dall'onore. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare da due a quindici anni. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.