Art. 108 Codice Penale Militare Guerra - Manifestazioni arbitrarie per arrendersi.

Il militare, che, durante il combattimento, senza ordine del comandante, ammaina la bandiera o dà altrimenti il segnale di arrendersi o di cessare il fuoco, è punito con la morte (1) mediante fucilazione nel petto. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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