Art. 114 Codice Penale Militare Guerra - Omesso impedimento di sbandamento o di altri fatti di codardia.

Il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire l'esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 112, che si commette in sua presenza, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.




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