Fuori dei casi preveduti dal n. 2 dell'articolo 112, i reati di mutilazione o simulazione di infermità, commessi durante lo stato di guerra, sono puniti secondo le disposizioni degli articoli 157 a 163 del codice penale militare di pace, con l'aumento dalla metà a due terzi delle pene ivi stabilite. Le stesse disposizioni si applicano agli iscritti di leva e ai militari in congedo, che commettono i fatti costituenti i reati suindicati nello stato di leva o di congedo, ancorché posteriormente non si verifichi la loro chiamata in servizio alle armi. I militari in congedo assoluto, che, durante il congedo, commettono uno dei fatti indicati nel primo comma, sono puniti con le stesse pene, se sono chiamati in servizio alle armi.