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Art. 117 Codice Penale Militare Guerra - Fraudolenta esonerazione dal servizio alle armi.

Chiunque , avendo, per ragione del suo ufficio, facoltà di fare richiesta di temporanea esonerazione dal servizio alle armi di militari in congedo richiamati, ovvero di rilasciare dichiarazioni che a detta esonerazione si riferiscono, attesta falsamente circostanze di fatto, che possono dare motivo alla esonerazione stessa, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, avendo obbligo di dimettere i militari che fruiscono di esonerazione temporanea, o di denunciare la cessazione delle condizioni che avevano dato motivo alla esonerazione, omette di farlo nel tempo stabilito. Il militare, che fruisce della esonerazione temporanea ottenuta con mezzi illeciti, è punito, per il solo fatto della esonerazione, con la reclusione militare da tre a cinque anni .




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