Art. 119 Codice Penale Militare Guerra - Abbandono del posto durante il combattimento.

Il militare, che, durante il combattimento, abbandona il posto, è punito con la morte (1) mediante fucilazione nel petto. Se al fatto hanno preso parte più militari, si applicano le disposizioni dell'articolo 113. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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