Il comandante di una frazione qualunque delle forze navali o aeree, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore o da altro giustificato motivo a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni. Si applica la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto, se il fatto è commesso durante il combattimento o in presenza del nemico. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni. Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti indicati nei commi precedenti. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.