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  • Art. 160 Codice Penale Militare Guerra - Uccisione, danneggiamento o dispersione di animali adibiti come mezzo militare di comunicazione.

Art. 124 Codice Penale Militare Guerra - Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta.

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare da uno a dieci anni [c.p.m.p. 118]. Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì: ai militari e agli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse; ai militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate. Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, si addormenta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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