Il militare, che, senza giustificato motivo, non raggiunge, in caso di allarme o di chiamata a raccolta, il posto di combattimento, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni; e, se l'assenza perdura durante il combattimento, con la morte (1) mediante fucilazione nel petto. Fuori delle circostanze prevedute dal comma precedente, il militare, che, senza giustificato motivo, non raggiunge il posto in caso di allarme o di chiamata a raccolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni; e, se il fatto è commesso in presenza del nemico, con la reclusione militare da tre a sette anni. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.