Art. 128 Codice Penale Militare Guerra - Abbandono della nave o dell'aeromobile.

Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso in caso di pericolo, la reclusione è da cinque a quindici anni; e, se è commesso in presenza del nemico, la pena è dell'ergastolo. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche a chi esercita, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.




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