Art. 129 Codice Penale Militare Guerra - Apertura, soppressione, falsificazione, alterazione od omessa consegna di ordini o dispacci.

Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o un dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da tre a dieci anni. La stessa pena si applica al militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio. Se il fatto ha compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, si applica la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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