Art. 138 Codice Penale Militare Guerra - Forzata consegna.

Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna è punito con la reclusione militare da tre a sette anni. Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata. Se il fatto è commesso durante il combattimento o, comunque, in presenza del nemico, la reclusione militare è da cinque a quindici anni; e, se la consegna aveva inoltre per oggetto la sicurezza di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, di una fortezza assediata o di un posto militare, e il fatto l'ha compromessa, ovvero ha impedito un'operazione militare, si applica la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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