Art. 14 Codice Penale Militare Guerra - Persone estranee alle Forze armate dello Stato.

Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, la legge penale militare di guerra si applica alle persone estranee alle Forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 138, 139, 140, 141 e 142.




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