Art. 140 Codice Penale Militare Guerra - Violenza a sentinella, vedetta o scolta.

Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta , è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni. Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se il fatto ha compromesso la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, la pena è della morte (1) mediante fucilazione nel petto. Nei casi indicati nei commi precedenti, se il fatto costituisce un più grave reato preveduto dalla legge penale comune, si applicano le pene da questa stabilite. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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