Art. 144 Codice Penale Militare Guerra - Diserzione in presenza del nemico.

Il militare, che, appartenendo a un reparto in presenza del nemico, o essendo comandato a eseguire opere militari in presenza del nemico, si allontana, senza autorizzazione, dal reparto o dal posto di lavoro, è considerato immediatamente disertore, ed è punito con la morte (1) mediante fucilazione nel petto. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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