Art. 147 Codice Penale Militare Guerra - Diserzione reiterata.

La pena stabilita dall'articolo precedente è aumentata da un terzo alla metà per il militare, che, durante lo stato di guerra, commette per la seconda volta il reato di diserzione. Si applica la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto al militare, che, durante lo stato di guerra, commette per la terza volta il reato di diserzione. (1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.




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