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Art. 154 Codice Penale Militare Guerra - Persona che sostituisce l'iscritto di leva o il militare in congedo chiamato alle armi.

Nel caso preveduto dall'articolo precedente, colui che si sostituisce alla persona chiamata in servizio alle armi è punito con la pena ivi stabilita. Tuttavia, la pena può essere diminuita.




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