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Art. 155 Codice Penale Militare Guerra - Diserzione o mancanza alla chiamata dichiarata dal comandante.

Nei casi preveduti dall'articolo 145, dal n. 2 dell'articolo 146 e dall'articolo 151, il comandante del corpo da cui dipende il militare assente ha facoltà, se ricorrono particolari circostanze, di dichiararlo disertore o mancante alla chiamata, dopo ventiquattro ore di assenza. Articolo abrogato dall'art. 2, L. 31 gennaio 2002, n. 6.




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