Art. 157 Codice Penale Militare Guerra - Allontanamento dalla residenza.

Nel territorio delle operazioni militari, i funzionari, gli impiegati civili e i salariati dello Stato, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e i salariati delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di ogni altro istituto o stabilimento pubblico, i notai, i medici, i farmacisti e ogni altra persona esercente una professione o un'arte sanitaria, che si allontanano dalla loro residenza, senza l'autorizzazione dell'autorità militare, sono puniti con la reclusione militare fino a due anni . Se il fatto è commesso da tre o più persone, previo accordo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai Prefetti.




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