Art. 159 Codice Penale Militare Guerra - Rimozione, distruzione od omissione di segnali, cartelli e simili.

Chiunque , nei luoghi in stato di guerra, rimuove, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o fa mancare i segnali, cartelli o apparecchi collocati per la sicurezza delle linee o vie terrestri, marittime o aeree di comunicazione o trasporto, o destinati, in generale, a un pubblico servizio, è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.




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