Art. 16 Codice Penale Militare Guerra - Reati commessi da prigionieri di guerra italiani o da altri militari italiani all'estero.

Salve le disposizioni degli articoli precedenti, la legge penale militare di guerra si applica per i reati commessi da militari italiani prigionieri di guerra presso il nemico a danno di altri militari italiani o dello Stato italiano; e, in caso di mobilitazione generale, anche per i reati commessi in territorio estero da ogni altro militare italiano.




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